Reato di tortura: i risvolti di una legge


Il 10 dicembre 1984 l’Assemblea Generale dell’ONU aveva adottato la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Il giorno 5 luglio 2017 è stato approvato, in via definitiva, il disegno di legge che introduce il reato di tortura nell’ordinamento italiano.
[i]Il 14 giugno scorso, è stato diffuso un appello ai parlamentari, per invitarli a non votare il testo emanato dal Senato, perchè confuso, controproducente e inapplicabile.
L’appello firmato da giornalisti, docenti universitari e personalità politiche invita i deputati a tornare alla definizione del crimine scritta e adottata nella convenzione ONU contro la tortura, che risulta essere la versione più equilibrata, seria e efficace.
Ma gli autorevoli appelli non sono stati presi in considerazione e si prospetta un esito legislativo inefficace, farraginoso e disastroso.
Una decisa azione della cittadinanza attiva e un’adeguata attenzione dei mezzi di comunicazione e di informazione avrebbe dovuto sostenere questi appelli, per una corretta legislazione contro il reato di tortura, riportando così il nostro Paese lungo la via maestra dei diritti umani e civili fondamentali.
[ii]Il sostituto procuratore generale a Genova e pm nel processo per le violenze alla scuola Diaz durante il G8 del 2001, ha spiegato che gran parte degli atti commessi alla scuola Diaz, se giudicati in base alla nuova legge, non sarebbero qualificabili come torture. Nell’aprile 2015 la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo condannò l’Italia proprio per la condotta tenuta dalle forze dell’ordine durante l’irruzione alla scuola Diaz, dove secondo i giudici le azioni della polizia ebbero ‘finalità punitive’ con una vera e propria ‘rappresaglia, per provare l’umiliazione e la sofferenza fisica e morale delle vittime’. La Corte parlò quindi di ‘tortura’ e invitò l’Italia a ‘dotarsi di strumenti giuridici in grado di punire adeguatamente i responsabili di atti di tortura o altri maltrattamenti impedendo loro di beneficiare di misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte’. Nei giorni scorsi, la Corte Europea per i diritti umani aveva nuovamente condannato l’Italia per la prospettiva che il Parlamento approvasse la legge sulla tortura così come licenziata dal Senato lo scorso 17 maggio.
Il commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa aveva chiesto ai parlamentari italiani di cambiare il testo in tutti i suoi elementi chiave, come la definizione di tortura, la previsione della tortura psichica, l’introduzione di un fondo per il sostegno delle vittime, al fine di rendere la norma applicabile ai casi concreti.
Prima del giorno dell’approvazione del disegno di legge, i giudici e i magistrati, che si sono occupati delle vicende del G8 di Genova, hanno scritto al presidente della camera per segnalare i punti critici della legge che il parlamento si apprestava a approvare in materia di tortura.
E’ da sottolineare come, secondo i magistrati dei processi genovesi, questo testo legislativo non sarebbe stato applicabile ai casi della caserma di Bolzaneto e dell’irruzione alla scuola Diaz, dichiarati dalla Corte Europea come torture e trattamenti inumani.
La lettera dei giudici e dei magistrati è giunta alla presidente della camera nel giorno in cui il disegno di legge approda a Montecitorio: “Vogliamo richiamare l’attenzione – si legge nella lettera – sulla grave contraddizione che potrebbe crearsi tra concreta applicazione del testo normativo e scopo della legge: adempiere agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali. Le critiche alla legge in discussione, ribadite da ultimo in una lettera indirizzata ai parlamentari dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, non ci sembrano frutto di dissertazioni astratte né di speculazioni teoriche perché trovano un concreto riscontro nella nostra diretta esperienza di magistrati. È infatti indiscutibile che alcune delle più gravi condotte accertate nei processi di cui si tratta siano state realizzate con unica azione” mentre il testo in esame alla Camera prevede che, per esserci tortura, il fatto debba essere commesso ‘mediante più condotte’.
E ancora, vi è tortura anche se la persona non è privata della propria libertà, come avvenuto nella Diaz, mentre ‘la norma impone la necessità di tale circostanza’. Come non sarebbe applicabile ‘una condotta alternativa: l’agire con crudeltà’.
Si deve riflettere su questo paradosso, – conclude la lettera – una nuova legge, volta a colmare un vuoto normativo in una materia disciplinata da convenzioni internazionali, sarebbe in concreto inapplicabile a
fatti analoghi a quelli verificatisi a Genova che sono già stati qualificati come tortura dalla Corte europea, garante della applicazione di quelle convenzioni. Sarebbe così disattesa anche l’esecuzione delle sentenze di condanna già pronunciate dalla Corte Edu nei confronti dello Stato Italiano”.

[i] Cfr. Blog di Vittorio Agnoletto http://www.vittorioagnoletto.it/ e https://www.facebook.com/vittorio.agnoletto
[ii] Cfr. http://www.ilpost.it/2017/07/06/critiche-legge-sul-reato-di-tortura/

Vittorio Agnoletto e Laura Tussi

 

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